In base all’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di incidente, se viene riscontrata la cattiva condotta dell’assicurato (responsabile del danno) – o una violazione alle norme del contratto stipulato – la Compagnia di Assicurazioni ha diritto alla rivalsa.
Questo significa che dopo aver liquidato i danni causati a terzi, l’assicurazione può andare dal responsabile (conducente e/o proprietario del veicolo che è sempre obbligato in solido) e richiedere la restituzione totale o parziale della somma versata a favore dei danneggiati.
E in quali casi l’assicurazione può effettuare rivalsa? Con il termine “cattiva condotta” si potrebbero intendere molte cose.
Questi sono i casi in cui generalmente le Compagnie di Assicurazione possono effettuare rivalsa:
– Guida con patente scaduta;
– Guida senza possesso di adeguata abilitazione;
– Guida per trasporto non conforme;
– Guida sotto sostanze di stupefacenti;
– Guida in stato di ebbrezza;
– Guida per cinture non allacciate (sia per il conducente che i trasportati);
– Guida per revisione scaduta;
– Infrazioni al codice della strada;
Ma quest’azione, può essere impedita? ASSOLUTAMENTE SI!
Acquistando in polizza il pacchetto/estensione RINUNCE ALLE RIVALSE, l’Impresa, NON si avvarrà del suo diritto e non eccepirà nulla dal responsabile dell’incidente (o dal proprietario del veicolo).
Viene da se capire immediatamente l’importanza e la portata di questa estensione. Consiglio: non acquistate l’estensione rinunce alla rivalsa a cuor leggero! Controllate sempre bene tutti i casi in cui la Compagnia rinuncia al diritto.